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Civile - estinzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 16/03/2012

Eccezione di estinzione per inattività delle parti - Tempestività - Priorità fra le difese - Nozione - In senso logico - Fondamento - Fattispecie soggetta all'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009.

L'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell'udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata "prima di ogni altra difesa", e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale eccezione così sollevata è conforme alla "ratio" di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio dopo l'evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico. (Principio affermato ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 16/03/2012