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Civile - cancellazione della causa dal ruolo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30432 del 30/12/2011

Disciplina processuale anteriore alla riforma dell'art. 181 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 309 cod. proc. civ.) di cui all'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008 - Provvedimento di cancellazione invalido - Decorrenza termine annuale di riassunzione - Persistenza - Riassunzione tardiva - Conseguenze - Estinzione del giudizio.

Nella vigenza della disciplina processuale delle conseguenze della mancata comparizione delle parti prevista negli artt. 181 e 309, cod. proc. civ., anteriormente alla riforma introdotta dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, anche se illegittimo od invalido, costituisce il "dies a quo" dal quale decorre il termine perentorio annuale per la riassunzione del procedimento, con la conseguenza che, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del procedimento, non potendo sindacare la legittimità del provvedimento di cancellazione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30432 del 30/12/2011