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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014

Arricchimento senza causa - Indennizzo dovuto a soggetto svolgente attività di impresa - Corrispettivo in senso economico - Operazione imponibile a fini IVA - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Le somme percepite a titolo di indennizzo a seguito di azione di arricchimento senza causa proposta da un imprenditore nei confronti della Regione in dipendenza della realizzazione di un'opera pubblica (nella specie, un impianto di depurazione) rappresentano un corrispettivo in senso economico e sono imponibili a fini IVA ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, senza che rilevi il carattere sussidiario dell'azione proposta, dovendosi ritenere, diversamente opinando, che le somme erogate dall'impresa a titolo di IVA passiva per le prestazioni richieste ad altre imprese e necessarie per l'esecuzione della prestazione in favore dell'ente pubblico non sarebbero bilanciate, parzialmente o meno, dall'IVA attiva sul corrispettivo percepito con l'azione di arricchimento, per cui darebbero luogo ad un credito IVA nei confronti dell'erario incompatibile con il sistema fiscale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014