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Concordato preventivo - ammissione - decreto di ammissione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8100 del 21/04/2016

Somma necessaria per l'intera procedura - Termine fissato dal tribunale per il deposito - Natura - Deposito tardivo - Conseguenze.

In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8100 del 21/04/2016