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Ricorsi amministrativi - ricorso straordinario al capo dello stato – decisione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013

Efficacia di giudicato "esterno" - Condizioni - Partecipazione al procedimento di tutte le parti necessarie del giudizio in cui tale efficacia venga invocata - Necessità - Fattispecie in tema di mancata partecipazione del PM al procedimento per riscorso straordinario, proposto avverso atto presupposto dell'irrogazione di sanzione disciplinare a carico di un notaio.

Affinché la decisione su un ricorso straordinario al Capo dello Stato possa essere invocata, con autorità di giudicato, in un diverso procedimento, è necessaria l'identità delle parti dei due giudizi. (Principio enunciato con riferimento alla mancata partecipazione al procedimento del P.M., sebbene sia parte necessaria - ai sensi del combinato disposto dell'art. 70, comma 1, numero 1, cod. proc. civ. e degli art. 153, comma 1, lettera a, e 158, comma 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nei testi sostituiti, rispettivamente, dal comma 7 dell'art. 12 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal comma 30 dell'art. 34 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - del giudizio per l'impugnazione di sanzione disciplinare comminata a carico di un notaio, nel quale, appunto, veniva invocata l'efficacia di giudicato della decisione sul ricorso straordinario, relativo ad atto presupposto dell'irrogazione della sanzione disciplinare).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013