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Civile - domanda giudiziale - modificazioni – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20177 del 03/09/2013

Domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Successiva qualificazione del contratto come definitivo anziché preliminare di vendita immobiliare - Richiesta di pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà - "Emendatio libelli " - Configurabilità - Ammissibilità anche in appello.

Ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., fondata sull'esistenza di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera "emendatio libelli", consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria e restando in tal caso il "thema decidendum" circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà, sicché resta immutato nella sostanza il bene effettivamente richiesto ed identica la "causa petendi", costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20177 del 03/09/2013