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Civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - insufficiente – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21957 del 16/10/2014

Nullità ex art. 164 cod. proc. civ. per violazione del termine minimo di comparizione - Sanabilità - Limiti.

In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21957 del 16/10/2014