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Civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - insufficiente – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21910 del 16/10/2014

Atto di citazione - Nullità per inosservanza del termine a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, cod. proc. civ. - Inoperatività della sanatoria per costituzione del convenuto - Presupposto - Eccezione del convenuto - Contenuto - Mera deduzione della nullità non accompagnata da altre difese - Necessità - Fondamento.

In materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21910 del 16/10/2014