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Civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 100 del 04/01/2011

Processo con pluralità di parti - Legittimazione alla proposizione dell'eccezione di estinzione - In capo alla sola parte interessata dall'ipotesi di estinzione - Sussistenza - Conseguenze - Interruzione del processo per morte di una parte - Riassunzione effettuata dalla parte non colpita dall'evento interruttivo - Eccezione di estinzione del giudizio proposta in assenza di allegazione e documentazione della qualità di erede - Ammissibilità - Esclusione.

L'eccezione di estinzione del giudizio non può essere sollevata, nel caso di processo litisconsortile, da una parte diversa da quella nei cui confronti l'ipotesi di estinzione si è verificata. Ne consegue che, dichiarata l'interruzione del processo per morte di una delle parti e riassunta la causa da altra parte non colpita dall'evento interruttivo, l'eccezione anzidetta, in ragione di un preteso vizio dell'atto di riassunzione (nella specie, per mancata indicazione degli estremi della domanda), non può essere proposta utilmente da chi, pur assumendosi successore della parte defunta, non abbia allegato e, comunque, documentato di avere la qualità di erede.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 100 del 04/01/2011