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CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18248 del 05/08/2010

Per difetto di riassunzione - Tempestiva eccezione - Necessità - Deduzione solo nel ricorso per cassazione - Inammissibilità.

L'estinzione del processo per difetto di riassunzione nella formulazione antevigente dell'art. 307, ultimo comma cod. proc. civ. "ratione temporis" applicabile, può essere dichiarata solo su eccezione di parte prospettata prima di ogni altra difesa e non può, pertanto, essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18248 del 05/08/2010