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CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010

Minorenne - Compimento della maggiore età - Capacità processuale della parte divenuta maggiorenne - Automatica operatività - Esclusione - Dichiarazione, comunicazione o notifica con un atto del processo - Necessità - Omissione - Conseguenze - Ultrattività della rappresentanza processuale - Limiti - Fondamento.

La rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'"ultrattività" della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010