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Regolamentazione relativa - Assenza di disciplina legislativa specifica - Riferimento nella sua interezza al rito (come "insieme" di regole) vigente al momento della proposizione della domanda – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010

Necessità - Principio del "tempus regit actum" - Applicazione relativa ai soli atti processuali isolatamente considerati - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Violazione del principio dell'applicazione del rito vigente al momento di proposizione della domanda - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

In assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del diritto al contraddittorio. (Nella fattispecie il giudice di merito, applicando erroneamente il principio "tempus regit actum", aveva disposto il mutamento del rito, privando le parti del diritto di dedurre mezzi istruttori, anche documentali, nei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., ed aveva rigettato la domanda anche per difetto di prova).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010