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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14889 del 21/06/2010

Assoluzione per scarsa rilevanza del fatto contestato - Ricorso per cassazione dell'incolpato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, è inammissibile, per carenza d'interesse ad agire, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con cui il magistrato sia stato assolto dall'illecito disciplinare per scarsa rilevanza del fatto contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, non potendo l'accoglimento del ricorso arrecare alcun vantaggio pratico al medesimo ricorrente.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14889 del 21/06/2010