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Civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013

Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Conseguenze - Vizio del contraddittorio - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento, nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. - Art. 183, terzo (oggi quarto) comma, cod. proc. civ.

Anche nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall'art. 183 cod. proc. civ., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c-ter, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013