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appello - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11797 del 09/06/2016

Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - 

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, sicché ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11797 del 09/06/2016