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Civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 09/06/2005

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Attinenza alla competenza - Esclusione - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione.

La norma dell'art. 50-bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale, e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio, determina - secondo quanto prevede l'art. 50-quater cod. proc. civ. - una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. con i motivi di gravame. L'accertamento, da parte del giudice d'appello, dell'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non rientra fra le tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 09/06/2005