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Contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 1233/2012

Azione diretta alla esecuzione coattiva dell'obbligo di stipulare una vendita - Natura personale - Sussistenza - Legittimazione passiva esclusiva di chi ha assunto l'obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Acquisto della proprietà del bene da parte di un terzo a titolo diverso - Legittimazione passiva di quest'ultimo - Esclusione - Fondamento.

L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare senza una cessione di questo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso di cui all'art. 111 cod. proc. civ., e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1233 del 27/01/2012

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