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Appello - domande - non riproposte (decadenza) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 02/03/2012

Domanda di risarcimento in via alternativa - Accoglimento della domanda nei confronti di uno dei convenuti - Onere di appello incidentale - Esclusione.

Proposta una domanda di risarcimento del danno aquiliano nei confronti di due debitori in via alternativa, l'accoglimento nei confronti di uno soltanto non comporta soccombenza dell'attore; ne consegue che ove la sentenza sia appellata dal danneggiante soccombente, in appello il danneggiato potrà limitarsi a riproporre la domanda di condanna di tutti e due gli originari convenuti, senza necessità di proporre appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda nei confronti di uno dei due.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 02/03/2012