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Cancellerie - Orario di apertura - Tribunale di Roma

L’apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, contrasta con il disposto di cui all’art. 162 l. 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali -Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Ordinanza n.4912 del 19 dicembre 2011

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9311 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Antonino Galletti, Riccardo Bolognesi, Fabrizio Bruni, Antonio Caiafa, Alessandro Cassiani, Donatella Cere', Pietro Di Tosto, Carlo Giacchetti, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Mario Scialla, Isabella Maria Stoppani, Mauro Vaglio, Stefano Ruggiero, Giampaolo Girardi, Stefano Notari, Andrea Bonuomo, Eugenio Cipolla, Alessio D'Agosto, Flavia Grasso, Roberto Maria Meola, Isidoro Sperti, Omar Castagnacci, Valentina Guzzanti, Pierluigi Guerriero, Vanna Ortenzi, Giorgio Lombardi, Emanuela Origlia, Francesca D'Alessio, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, via Lucrezio Caro, 63;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Gennaro Leone, Giovanna Gagliardo, Giuseppe Antonio Caruso, Giovanna Sportaro e Nicolò Marella, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Marella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Frascati, 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recanti la limitazione dell’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Roma e in particolare, dei provvedimenti prot. 9580 e 9581 del 18.10.2011, 8223 del 12.9.2011, 10074 del 4.11.2011;

nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti,

del provvedimento (prot. 10814 del 24.11.2011) del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recante la (ri)definizione dell’”orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Roma” dal 1.12.2011 al 30.6.2012.

Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Visto l’atto di intervento ad opponendum;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, i motivi aggiunti sembrano assistiti da adeguato fumus boni iuris in quanto - premesso che l’organo emanante l’atto impugnato è incardinato nel Ministero della Giustizia, per cui il ricorso appare correttamente notificato – l’apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, contrasta con il disposto di cui all’art. 162 l. 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali;

Tenuto conto che l’assoluta peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

accoglie l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: