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In causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5057 del 03/03/2010

Evento dannoso - Condotte colpose di soggetti diversi - Terzo corresponsabile chiamato dal convenuto - Automatica estensione della orginaria domanda attorea - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5057 del 03/03/2010