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Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011

Accertamento della capacità economia delle parti - Risultanze delle dichiarazioni fiscali - Valore probatorio indiziario.

In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011