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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari e terzi - litisconsorzio necessario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011

Domanda proposta contro i comproprietari di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione della causa dei danni all'immobile confinante e provenienti dal bene in comproprietà - Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno provocato da difetto di manutenzione della cosa comune - Litisconsorzio necessario passivo tra i comproprietari - Esclusione - Conseguenze - Scindibilità delle cause - Fattispecie.

Tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere" (nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno. In questo secondo caso, pertanto, il giudice d'appello, ove accerti che uno dei convenuti sia stato illegittimamente dichiarato contumace, deve scindere le cause e rimettere al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti del contumace, decidendo nel merito le altre.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011

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