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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione o agli atti esecutivi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006

Caratteri e differenze - Omessa notificazione del titolo esecutivo e del precetto - Strumento di contestazione - Opposizione agli atti esecutivi.

Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio l'opposizione con cui il soggetto, assoggettato ad un'esecuzione forzata, deduca la violazione delle norme sulla notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006