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Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014

Opposizione a precetto relativo a credito per assegno di mantenimento fissato in sede di separazione - Fatti sopravvenuti - Deduzione - Esclusione - Ricorso ex art. 710 cod. proc. civ. - Necessità.

Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014