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litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013

Società di persone - Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali - Litisconsorzio necessario tra soci e società - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013

Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l'abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l'inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l'art. 332 e non l'art. 331 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013