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domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014

Interpretazione della domanda giudiziale - Criteri - Nullità della citazione per omessa indicazione del "petitum" - Condizioni - Deducibilità del "petitum" dal complessivo tenore dell'atto - Legittimità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014

La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto sufficientemente identificato, attraverso la puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito, l'oggetto della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita proposta da una curatela fallimentare).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014