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litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009

Giudizio ereditario - Deduzione della non integrità del contraddittorio - Modalità - Generica assunzione di esistenza di litisconsorti pretermessi - Insufficienza - Onere di indicazione degli altri eredi e delle ragioni del litisconsorzio - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/200

In tema di litisconsorzio necessario, la parte che, nel giudizio in materia ereditaria, deduca la non integrità del contraddittorio a causa della mancata partecipazione di un coerede, non può genericamente assumere l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, partecipino al giudizio, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009