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giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - Questione rilevabile d'ufficio - Omessa indicazione alle parti - Violazione del diritto di difesa - Nullità della sentenza - Deducibilità in sede d'impugnazione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez.

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Questione rilevabile d'ufficio - Omessa indicazione alle parti - Violazione del diritto di difesa - Nullità della sentenza - Deducibilità in sede d'impugnazione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 12/03/2010

In tema di violazione del principio del contraddittorio, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel sistema processuale in vigore dal 30 aprile 1995 al 28 febbraio 2006, solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionale di ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce un adempimento fine a sé stesso, la cui omissione è censurabile in sede d'impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo solo in quanto finalizzata all'esercizio effettivo dei poteri di difesa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 12/03/2010