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riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/06/2007

Procedimenti relativi a cause connesse - Giudizio di legittimità - Riunione di ricorsi avverso sentenze diverse pronunciate in separati giudizi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/06/2007

L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione.(Sulla base di tale principio,è stata disposta la riunione del ricorso per casssazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio petitorio con quello proposto nei confronti della decisione concernente il possesso relativamente a fatti avvenuti durante la pendenza del primo).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/06/2007