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capacità processuale - sanatoria – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 09/03/2005

 

Mediante costituzione in giudizio del soggetto legittimato - Sanatoria della pregressa attività processuale - Limiti - Decadenza - Fattispecie in tema di difetto di rappresentanza dell'appellante. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 09/03/2005

La ratifica dell'atto del "falsus procurator" con efficacia retroattiva (art. 1399, cod.civ.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 cod. proc. civ., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute; pertanto, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente dalla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia "ex nunc", ai sensi dell'art. 182, cod.proc.civ., e non sana le decadenze maturate, nè impedisce l'eventuale formarsi del giudicato (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza, in quanto la ratifica posta in essere con la proposizione del ricorso per cassazione da parte del soggetto legittimato non aveva impedito il formarsi del giudicato, appunto perchè priva di efficacia retroattiva).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 09/03/2005