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esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 709 del 16/01/2006

Esecutorietà del decreto ingiuntivo - Sospensione disposta dal giudice dell'opposizione - Conseguente sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo - Effetti - Atti esecutivi compiuti anteriormente alla sospensione - Divieto della loro assunzione a presupposto di altri, in vista della prosecuzione del processo esecutivo - Istanza al giudice dell'esecuzione ex art. 486 cod. proc. civ. - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Esclusione - Atti di esecuzione compiuti dopo la sospensione - Contestazione della loro validità - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità - Fattispecie in tema di invalidità dell'ordinanza di vendita del compendio pignorato emessa in violazione dell'art. 626 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 709 del 16/01/2006

La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 cod. proc. civ., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 cod. proc. civ. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato. ( In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di merito correttamente ritenuto esperibile non già la sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. bensì il rimedio dell'opposizione formale ex art. 617 dello stesso codice, per far valere l'invalidità dell'ordinanza di vendita del compendio pignorato emessa in violazione dell'art. 626 cod. proc. civ., il quale vieta il compimento di atti di esecuzione quando il procedimento di espropriazione forzata è sospeso per effetto di statuizione dello stesso giudice dell'esecuzione ovvero di altro giudice innanzi al quale il titolo esecutivo è stato impugnato ).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 709 del 16/01/2006