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litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 30/01/2006

Morte di una parte nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 30/01/2006

In caso di morte della parte nel corso del processo, tutti i suoi eredi devono partecipare al giudizio nella qualità di litisconsorti necessari. Non può essere dichiarata, pertanto, la nullità dell'atto di riassunzione, per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., se il contraddittorio non è stato previamente ritualmente integrato nei confronti di tutti gli eredi della parte deceduta.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 30/01/2006