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comunicazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8174 del 07/04/2006

Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Raggiungimento dello scopo - Rilevanza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8174 del 07/04/2006

In tema di procedimento civile, posto che la comunicazione alle parti, a cura del cancelliere, dell'ordinanza pronunciata fuori udienza è diretta a portare a conoscenza delle stesse il contenuto del provvedimento del giudice e che essa non necessariamente deve essere effettuata nelle forme indicate dall'art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., non può, una volta accertato che era stato raggiunto lo scopo della comunicazione, essere dichiarata la nullità dei successivi atti del procedimento, non avendo peraltro - nella specie - la parte lamentato di non essere stata presente alle successive udienze o di avere subito in conseguenza dell'omissione della comunicazione un pregiudizio al suo diritto di difesa.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8174 del 07/04/2006