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assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 0

Responsabilità della società assicuratrice per interessi, rivalutazione e spese oltre i limiti del massimale - Successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia - Estensione a dette obbligazioni accessorie - Necessità - Limite di risarcibilità ex art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, qualora la società assicuratrice debba rispondere oltre il massimale di polizza anche di interessi, rivalutazione e spese a causa del suo comportamento defatigatorio, la successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di detta società si verifica anche riguardo alle indicate obbligazioni accessorie senza il limite di risarcibilità indicato dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, che concerne soltanto il debito principale di indennizzo, anche se l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per il risarcimento del danno sia stata chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 25 della stessa legge n. 990 del 1969, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa contro l'assicuratore, azionata come titolo esecutivo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza della Corte territoriale, con la quale era stato riconosciuto che il diritto dei danneggiati, nei confronti del Fondo di Garanzia, al risarcimento, oltre il limite del massimale di legge, dei danni ulteriori poteva essere commisurato solo alla misura della rivalutazione e degli interessi del predetto massimale, risultando tale soluzione in sintonia con il titolo della responsabilità dell'assicuratore per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo che, a causa della natura del relativo debito, deve ritenersi governata dal principio dell'art. 1224 cod. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006