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Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - ambito oggettivo – Cass. n. 19129/2015

Atto di scioglimento della comunione legale tra coniugi - Contestuale trasferimento da parte di un coniuge in favore dell'altro di quota del 50 per cento dell'unico immobile di sua proprietà - Revocabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19129 del 28/09/2015

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è lesivo del credito anteriore anche l'atto che sia collegato ad uno o più atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, siano tutti convergenti al medesimo risultato lesivo, sicché è revocabile, sebbene privo di efficacia dispositiva, l'atto di scioglimento della comunione legale tra i coniugi compiuto contestualmente al trasferimento, da un coniuge all'altro, di una quota del 50 per cento dell'unico bene immobile al primo intestato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19129 del 28/09/2015

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