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Estinzione del processo - mancanza di deposito della istanza di trattazione comunicativa dell'interesse a proseguire

Estinzione del processo - mancanza di deposito della istanza di trattazione comunicativa dell'interesse a proseguire - Dal 1° gennaio 2012 comincerà a decorrere il termine semestrale per l'assolvimento del nuovo onere processuale introdotto nell'ordinamento dall'art. 26, n. 1, della Legge di stabilità (così come novellato dall'art. 14 del Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011) Attenzione non è più prevista la comunicazione informativa dalle Cancelleria. 1- Corte di Cassazione - Estinzione del processo - Istanza di trattazione comunicativa dell'interesse a proseguire 2- Corte di Appello - Estinzione del processo - Istanza di trattazione comunicativa dell'interesse a proseguire

Corte di Cassazione - Estinzione del processo -  istanza di trattazione comunicativa dell'interesse a proseguire

CORTE DI CASSAZIONE
R.G. <-->/<-->

Istanza di trattazione
ex art 26 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011

Nella causa promossa da <-->, rappresentato e difeso dall'Avv. <--> - Ricorrente

contro

<-->, rappresentato e difesa dall'Avv. <--> - Resistente

* * *

Il sottoscritto <-->, nato a <-->, il <-->, C.F. <--> e residente in <-->, Via <-->

premesso

- che il procedimento indicato in epigrafe, rientra nella previsione di cui all'art. 26 della Legge 12 novembre 2011 n. 184;

- che con ricorso per Cassazione notificato <-->al <--> in data <--> e depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data <-->, <--> proponeva ricorso avverso la sentenza n. <-->/<-->, pronunciata dalla Corte d'Appello di <--> in data <--> e pubblicata in data <--> (prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009);

- che è difeso dall'Avv. <--> in virtù procura alle liti in calce al ricorso;

dichiara

la persistenza dell’interesse alla trattazione e/o comunque alla prosecuzione e alla decisione dell'emarginato procedimento.

<-->, lì <-->/<-->/<-->
 

<--> (E' necessaria la sottoscrizione della parte)

è autentica

Avv.<-->

 

Il riferimento normativo:

Dal 1° gennaio 2012 comincerà a decorrere il termine semestrale per l'assolvimento del nuovo onere processuale introdotto nell'ordinamento dall'art. 26, n. 1, della Legge di stabilità (così come novellato dall'art. 14 del Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011).

«1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2. le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al comma 1.2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.

3. Nei casi di cui al comma 23. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.».

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it