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contratti requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - manifestazione della volontà - silenzio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10533 del 14/05/2014

Valore di accettazione della proposta - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a proposta transattiva. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10533 del 14/05/2014

In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, si è ritenuto che il silenzio di un istituto di credito, seguito ad una proposta transattiva formulata da un correntista mediante una missiva, non avesse i caratteri di accettazione della proposta, di cui agli artt. 1326, primo comma, e 1335 cod. civ.).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10533 del 14/05/2014

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