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obbligazioni in genere - obbligazioni naturali - unioni di fatto - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 22/01/2014

Doveri morali e sociali - Individuazione - Versamenti effettuati nel corso del rapporto sul conto corrente dell'altro - Disciplina di cui all'art. 2034 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Apporto causale del "solvens" al recesso lavorativo dell'"accipiens" - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 22/01/2014

Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 22/01/2014