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esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014 (doppia)

Idoneità di un decreto ingiuntivo a fungere da titolo esecutivo - Decisione del giudice dell'opposizione - Applicazione degli artt. 642 e 153 cod. proc. civ. - Rilevanza di dette disposizioni - Norme del procedimento esecutivo - Esclusione - Norme "sostanziali" della fattispecie sottoposta all'esame del giudice - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014

Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione, intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, la contestazione del diritto di agire "in executivis" si basi sul tenore del provvedimento monitorio e sulla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo, la disposizione di cui all'art. 642 cod. proc. civ. e quella complementare di cui all'art. 153 del medesimo codice di rito civile costituiscono le norme in forza delle quali il giudice dell'opposizione deve risolvere la "quaestio iuris" relativa alla sussistenza, nel decreto ingiuntivo, dei caratteri propri del titolo esecutivo, venendo pertanto in rilievo come norme non già del procedimento di esecuzione, bensì "sostanziali", che disciplinano la vicenda devoluta alla decisione del giudice.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014