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cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13482 del 13/06/2014

Omessa pronuncia del giudice di merito su domanda o questioni sollevate nel giudizio - Ricorso per cassazione - Riconducibilità della doglianza al motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Sussistenza - Deduzione come violazione di norme di diritto o vizio della motivazione - Conseguenza - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13482 del 13/06/2014

L'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito; pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo.

Corte di Cassazione Sez.L, Sentenza n.13482 del 13/06/2014

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112,
Cod. Proc. Civ. art. 360