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Contestazione non immediata mediante autovelox – Cass. n. 12864/2022

Circolazione stradale - sanzioni - in genere - Violazioni codice della strada - Art. 201, comma 1 bis, c.d.s. - Contestazione non immediata mediante autovelox - Possibilità su determinate tipologie di strade - Strade urbane di scorrimento - Elementi strutturali - Banchina - Caratteristiche necessarie - Dimensioni adeguate - Fattispecie.

 

L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi "strada urbana di scorrimento" quella in cui si trovava l’autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina in ragione delle sue esigue dimensioni).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 (Rv. 664613 - 01)

 

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Cassazione

12864

2022