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Noleggio di autovetture con conducente – Cass. n. 28565/2021

Circolazione stradale - contratti aventi ad oggetto veicoli - noleggio - Noleggio di autovetture con conducente - Vigenza della l. n. 21 del 1992 - Rimesse secondarie in comune vicino quello che ha rilasciato l'autorizzazione - Legittimità - Condizioni.

 

In tema di attività di noleggio di autovetture con conducente, anche per le fattispecie regolate "ratione temporis" dalla legge quadro n. 21 del 1992 deve ritenersi consentita l'apertura di rimesse secondarie in comuni limitrofi a quello che ha rilasciato l'autorizzazione, in quanto, se è vero che tale normativa non disciplina espressamente tale eventualità, neppure la vieta, mentre le modifiche normative successive, maggiormente restrittive, sono rimaste prive di efficacia fino che non è stata adottata la l. n. 12 del 2019, il cui art. 3, in vigore dal 13 febbraio 2019, consente espressamente a colui che svolge la menzionata attività, previa comunicazione, di disporre di ulteriori rimesse in territori appartenenti alla medesima provincia di cui fa parte il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 02)

 

Corte

Cassazione

28565

2021