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Circolazione - Assicurazione obbligatoria - Trasportato

Trasportato consenziente su veicolo rubato - Domanda di risarcimento - Legittimazione dell'impresa designata o dell'assicuratore del vettore - Esclusione - Azione nei soli confronti del conducente - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, 
Sentenza n. 18159 del 23/10/2012


Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18159 del 23/10/2012

Nella vigenza dell'art. 1, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (abrogata a partire dal 1° gennaio 2006), la vittima di un sinistro stradale che, al momento del fatto, era trasportata col suo consenso su un veicolo rubato (e sempre che il furto non fosse stato colposamente agevolato dalla negligenza del proprietario), non ha azione per il risarcimento del danno né nei confronti dell'assicuratore del veicolo, concessa dal citato art. 1, comma terzo, legge 990 del 1969 solo ai trasportati contro la propria volontà; né nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, perché il sinistro provocato da veicolo assicurato ma circolante "prohibente domino", non può ritenersi causati da un veicolo non assicurati. Il suddetto trasportato consenziente, pertanto, può domandare il risarcimento al solo conducente responsabile.