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Responsabilità da incidente stradale  - Modalità del fatto, condotta dei soggetti, colpa, rapporto di causalità

Responsabilità da incidente stradale  - Modalità del fatto, condotta dei soggetti, colpa, rapporto di causalità - Accertamento di merito

Circolazione stradale  - Responsabilità da incidente stradale  - Modalità del fatto, condotta dei soggetti, colpa, rapporto di causalità - Accertamento di merito - Censurabilità in cassazione
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012

Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 25/01/2012


IN FATTO E IN DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, proposta dai prossimi congiunti (moglie e cinque figli) di St.. Tommaso, deceduto nel sinistro stradale occorso nei pressi dello scalo ferroviario di Venosa il 26 giugno 1994, nei confronti di Clemente Pa.. e Lucia Ma.., nonché della loro compagnia assicuratrice della RCA. Il Tribunale adito respingeva la domanda. 2. La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, depositata il 25.8.2009, accoglieva per quanto di ragione l'appello dei predetti e condannava le controparti in solido a corrispondere agli stessi la complessiva somma di Euro 238.045,80 a titolo di danno biologico; Euro 119.022 in favore della moglie e della figlia convivente nonché 59.511 a favore di ciascuno degli altri figli. In particolare la Corte riteneva che i motivi di gravame riguardanti la compiuta ricostruzione del sinistro fossero pienamente fondati. Da ciò conseguiva "la affermazione della concorrente responsabilità dei conducenti dei due antagonisti autoveicoli coinvolti nel sinistro de quo. Ed invero, proprio dal complesso delle emergenze assunte nel corso delle collegate indagini penali nell'ambito dei procedimento contrassegnato con il n. 951194 del Tribunale di Melfi, definito con decreto di archiviazione non opposto in data 23-3-1995, ed in particolare dai rilievi operati dai locali CC accorsi sui luoghi del sinistro, sostanzialmente nella immediatezza del sinistro, emerge, in primo luogo, pacifica la responsabilità prevalente dello St.. Tommaso. Risulta, infatti, che la Panda condotta dal deceduto, all'uscita di una curva destrorsa semiaperta, ebbe ad assumere posizione di quiete parzialmente all'interno della opposta semicarreggiata, almeno per la parte anteriore sinistra, dopo avere lasciato sull'asfalto, una lunga traccia di frenata. Risulta, quindi, evidente che lo Spinelli (recte: St..) stesse consumando una condotta di guida particolarmente disattenta, negligente ed improvvida, oltre che in evidente violazione dei precetti di cui all'art. 140 ss. C.d.S.. Tuttavia, analoghe censure possono essere mosse all'antagonista conducente Pa.. la cui condotta risulta certamente poco accorta e ... previdente, ove si mette conto che questi non risulta che abbia fatto ricorso ad una qualche, pur doverosa, manovra emergenziale. Risulta, infatti, che questa autovettura abbia assunto una posizione di quiete per nulla dissimile rispetto al proprio senso di marcia solo a seguito dell'urto, non risultando impressa sull'asfalto una qualche traccia di frenatura ne' risultando che il conducente abbia fatto ricorso, anche ad una semplice sterzata. Trattasi, all'evidenza di condotta quanto meno poco accorta ove si metta conto che il Pa.. non aveva ancora impegnato la semicurva in questione, nel mentre lo St.. era in uscita dalla stessa curva, che risultava non particolarmente stretta, sì da consentire, per l'amplia visuale, anche, a questo ultimo, ove mai avesse tenuto una accorta condotta di guida, di rappresentarsi, con congruo margine di anticipo, l'imminente pericolo. Rappresentazione questa che, con molta probabilità, avrebbe, quanto meno, potuto attenuare le, nefaste conseguenze in questione. In tale senso, quindi, risultano anche sostanzialmente recuperabili lei dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del primo giudizio, dalla cui complessa lettura, si delinea un quadro fattuale sostanzialmente coincidente con queste stesse conclusioni. In punto di responsabilità, quindi, al Pa.. risulta equo imputare una percentuale non inferiore al 30%, così residuando il restante 70% a carico del defunto St.., ovviamente risultando, all'uopo, irrilevanti le diverse conclusioni cui risulta essere pervenuto, proprio in punto di prevedibilità dell'evento, il Giudice penale (N.d.R.: richiama, all'uopo, ex multis Cass. Sez. 3, n. 20355 del 21/10/2005), Ciò posto, dovendo procedere alla relativa quantificazione del danno spettante agli eredi, conformemente alle argomentazioni rassegnate dagli appellati deve, innanzitutto, essere denegata una qualsiasi ipotesi indennitaria a titolo di danno biologico, ove si consideri che lo St.. risulta essere deceduto nella immediatezza del sinistro, senza alcun significativo intervallo temporale dal momento del sinistro. Egualmente deve essere esclusa ogni indennizzo a titolo di danno patrimoniale, sconoscendosi quale attività la (vittima) svolgeva all'epoca, quale fossero le relative entrate e quale fosse il contributo all'uopo riservato ai componenti della propria famiglia. Quanto, invece, alle restanti voci di danno, deve, innanzitutto, evidenziarsi che dal relativo stato di famiglia, risulta che, all'epoca del sinistro, risultavano conviventi con lo St.., che all'epoca aveva c.a. 57 anni, oltre che la moglie Fiano Antonia, la sola figlia St.. Lucia. Ergo, usando degli ormai noti criteri risarcitoti equitativi su base convenzionale in uso presso il Tribunale di Milano, e parametrando l'evento morte ad una condizione invalidante al 100%, si perviene ad una base liquidatoria di complessivi Euro 793.486,00 a titolo di danno biologico, per cui agli eredi complessivamente compete, a questo titolo, la somma di Euro 238.045,80, considerato il predetto concorso di colpa del de cuius. Inoltre, a titolo di danno morale competono, a fronte delle sofferenze psichiche patite per la perdita del congiunto, Euro 119.022,90 in favore di ciascuno dei due predetti familiari conviventi Fiano Antonia e St.. Lucia, pari ad 1/2 del danno biologico sopra quantificato, ed Euro 59.511,25 in favore di ciascuno dei restanti congiunti, pari ad 1/4 dello stesso danno biologico. Nessuna altra voce di danno, ovvero di più generale ristoro merita accoglimento, non risultando allegata alcun riscontro giustificativo. Trattasi di somme non solo capienti rispetto a quanto specificamente instato dagli stessi, appellanti, quanto anche già rivalutate alla attualità, motivo per cui competono, a decorrere dal di del sinistro, gli interessi legali a base compensativa sulla predetta somma devalutata e poi annualmente rivalutata, in uno agli ulteriore interessi sulla somma finale dal di della decisione fino al soddisfo".
3. Nel proprio ricorso, la Compagnia assicuratrice deduce:
3.1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 11 c.p.c.) Vizio di ultra petita. Lamenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, perché, a fronte della richiesta di condanna per Euro 237.570,17, senza attribuzione di interessi e rivalutazione, contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello, ha liquidato agli stessi un risarcimento di gran lunga superiore, vale a dire Euro 714.134,00, oltre interessi come in motivazione;
3.2. Violazione dell'art. 2054 c.c. e manifesta erroneità ed illogicità della decisione in relazione alle emergenze istruttorie. Lamenta la ricorrente che, nell'accogliere l'appello, il giudice di secondo grado "si basa anzitutto sulle emergenze delle prove testimoniali di cui al giudizio di primo grado in evidente antitesi con le risultanze delle indagini esperite in sede penale. Nell'aderire alle doglianze degli appellanti, però, la Corte territoriale acriticamente si limita a dire che il contributo causale dell'appellato Pa.. nel determinismo dell'incidente sarebbe stato comunque rilevante, sia pur in misura minore, tanto che il semplice (ed invece determinante) rilievo della posizione statica della Fiat Tipo dopo l'urto legittimava la conclusione del concorso di colpa, sia pur in misura diversa, imperciostesso così divenendo preferibile detta tesi rispetto alla precedente (quella del Tribunale) e dunque degna di supportare la decisione presa", "palese è il vizio che insiste sulla pronunzia de qua dal momento che, per un verso, del tutto insufficiente è la motivazione addotta dal Giudice di secondo grado a supporto del proprio deliberato e, per l'altro, nessuna comparazione critica è stata svolta fra le risultanze obiettive emergenti dal carteggio penale e le deduzioni di parte avversa circa la valenza delle deposizioni dei testi, come viceversa sarebbe stato necessario per giustificare l'attendibilità superiore delle seconde. Si consideri, al riguardo, che per la giurisprudenza dominante di questa Suprema Corte, la motivazione è insufficiente quando "nel ragionamento del Giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento" (Cassa 12/8/2004 n. 15693). Peraltro la genericità del rinvio alle doglianze enucleate nell'atto di appello ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle argomentazioni avversarie non pare compatibile con I obbligo di motivazione incombente sul Giudice di merito. Assume allora la Corte di appello di Potenza che l'affermata responsabilità concorsuale in capo al Pa.. nella determinazione del sinistro in parola riposerebbe anche sulle due deposizioni dei testi escussi Dente e Pellegrino, ritenute entrambe attendibili (a differenza del pensiero del Tribunale) anche perché, sempre secondo l'assunto della Corte territoriale, il Pa.. avrebbe potuto diligentemente prevedere la manovra errata del conducente antagonista e dunque limitare le conseguenze nefaste dell'incidente. La tesi del Giudice a quo non merita seguito. Devesi preliminarmente rilevare che le parti in causa hanno offerto del sinistro due ricostruzioni diverse, atteso che mentre le odierne controparti avevano sostenuto che il conducente della Fiat Tipo aveva sostanzialmente invaso l'opposta corsia di marcia, l'odierna ricorrente aveva richiamato sin dal giudizio di primo grado le più attendibili risultanze tecniche delle relazioni dei CC intervenuti sul luogo del sinistro. Ora il semplice raffronto tra dette risultanze, ovvero le tracce lasciate sull'asfalto dalla Fiat Panda in frenata, che appunto terminavano sulla corsia di marcia opposta, ovvero quella di pertinenza della Fiat Tipo, e le contraddittorie deposizioni dei due testi che al contrario riportavano un invasione di corsia da parte della Fiat Tipo ai danni della Fiat Panda, non lascia dubbio alcuno sulla contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata. Ebbene i rilievi effettuati dai CC, sulla scorta dei danni riscontrati sui mezzi coinvolti, in particolare del fatto che la vettura Fiat Tipo si era fermata praticamente sul punto di impatto mentre la Fiat Panda proveniva da una frenata di oltre 10 mt., nonché della natura dei luoghi del sinistro escludono, come rettamente aveva intuito il Tribunale di Melfi, l'attendibilità dei menzionati testimoni. Gli è dunque che nel capovolgere la sentenza di prime cure, la Corte di appello di Potenza illogicamente ha ritenuto che il conducente della Fiat Tipo poteva vedere sufficientemente l'area del sinistro, dal momento che la rappresentazione fotografica allegata agli atti di P.G. in sede penale dimostra, al contrario, come la visuale per il conducente della Fiat Tipo era totalmente occlusa per effetto della curva volgente a sx per il suo senso di marcia. Il Pa.., dunque, procedeva esattamente dal tratto non visibile e dal medesimo luogo ove si trovavano i due testimoni, sicché non si comprende come la Corte di appello di Potenza abbia potuto dar credito alle loro deposizioni, smentite, viceversa, documentalmente dalle relazioni della P.G. in ambito penale. Oltretutto, ancor più gravemente erroneo è il pronunciamento impugnato laddove si consideri che, per sua stessa ammissione, il teste Dente aveva dichiarato di essere stato superato dalla Fiat Tipo almeno dieci minuti prima dell'impatto ... . Ora, anche ammesso che la Fiat Tipo andasse ad una velocità di 50 Km dopo dieci minuti la sua posizione non poteva essere vicino all'Alfa 33 condotta dal teste Dente, dunque quest'ultimo non poteva aver assistito de visu alla dinamica dell'accorso, ma l'ha ricostruito in udienza secondo un suo criterio interpretativo- probabilistico. Ci si domanda allora sulla scorta di quali elementi la deposizione dei due testimoni sia stata considerata rilevante ai fini dell'accoglimento dell'impugnativa promossa dagli odierni resistenti, viepiù considerando che detta deposizione neppure poteva considerarsi avvalorata dal rapporto stilato dai CC intervenuti in occasione del sinistro";
3.3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 5). Manifesta illogicità della parte motiva della sentenza - Erroneità ed iniquità delle somme conteggiate dalla Corte di Appello. Secondo la ricorrente "la sentenza impugnata appare ancor più abnorme all'esame della parte motiva relativamente alla liquidazione del quantum debeatur a favore degli eredi. Premesso che il Sig. St.. è deceduto nell'immediatezza dell'impatto, la sentenza di secondo grado presenta un insanabile contrasto nella motivazione e tra motivazione stessa e dispositivo, laddove la Corte di appello di Potenza, statuito correttamente che gli credi del de cuius non avevano diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditatis, stante l'immediato decesso dello St..: "... deve innanzitutto essere denegata una qualsiasi ipotesi indennitaria a titolo di danno biologico, ove si consideri che lo St.. risulta essere deceduto nella immediatezza del sinistro, senza alcun significativo intervallo temporale dal momento del sinistro ...", passando poi alla quantificazione del risarcimento utilizza il classico metodo di calcolo di danno biologico iure hereditatis^ specificando a pagine 9 e 10 della sentenza, rispettivamente all'ultima e alla prima alinea, che competeva agli aventi diritto a titolo di "danno biologico" (?) la somma di Euro 238.045,80. Concetto poi ribadito nel dispositivo laddove è stato specificato che la somma di Euro 238.045,80 spettava a titolo di "danno biologico". Ma anche la metodologia di calcolo appare affetta da vizio, posto che, sia pur nell'ampio alveo del criterio equitativo e come tale discrezionale, la Corte di appello di Potenza è giunta alla liquidazione del danno biologico attraverso criteri di determinazione in suo alla giurisprudenza di merito del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis. Di poi l'inesistenza di prove a riguardo assevera che la liquidazione di cui sopra non potesse afferire nemmeno al danno biologico iure proprio. Appare del tutto evidente allora che la Corte di appello di Potenza, negando dapprima (legittimamente) la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis, e poi contraddittoriamente liquidandolo, sia incorsa in un evidentissimo contrasto nella motivazione stessa (o meglio in una parte di essa) e di poi tra la motivazione ed il dispositivo. Ciò evidenziato, non pare negabile che detto vizio dia luogo alla nullità della sentenza perché incide sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. La motivazione, così come congegnata, intesa come collegamento imprescindibile tra decisione e istruttoria, presenta riflessi rilevanti sulla patologia della determinazione conclusiva e nel caso di specie la discrasia tra procedimento motivazionale e provvedimento finale emerge inequivocabilmente e non trova chiarimento o diversa interpretazione sulla base delle indicazioni contenute nella parte motiva. In altri termini, posta correttamente da parte della Corte di appello di Potenza l'inesigibilità del danno biologico ture hereditatis, stante l'immediato decesso della vittima, il Giudicante è incorso in errore di diritto, rilevato che agli appellanti, al più ed impregiudicata la questione in ordine alle responsabilità del sinistro, sarebbe spettato unicamente il risarcimento del danno morale iure proprio. Conseguentemente, la sentenza della Corte di appello di Potenza deve essere cassata con rinvio per vizi di motivazione denunciati nel presente ricorso, i quali emergono ictu acuii dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice di secondo grado, quale appunto risulta dalla sentenza e che risulta palesemente incoerente e illogico".
4. Resistono con controricorso, con cui propongono anche ricorso incidentale, illustrato con memoria, i prossimi congiunti dello St.., nel quale lamentano che a Gerardo St.. non è stata riconosciuta una maggior somma a titolo di danno morale nonostante fosse anch'egli, come la madre e la sorella Lucia, convivente con il padre all'atto del decesso di questi, come da stato di famiglia integrale. La Ma.. ed il Pa.. producono atto defensionale intitolato "controricorso incidentale tardivo", consegnato per la notifica il 2.2.2020.
5. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
5.1. Il primo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile, perché formulato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Si deve, invero, ribadire che. ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento, per erronea individuazione del "chiesto" ex art. 112 cod. proc. civ. (nella specie, l'ammontare del risarcimento richiesto), affermandosi che la deduzione della situazione di fatto pertinente alla richiesta è avvenuta in un determinato atto (nell'ipotesi, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di appello). è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell'impugnazione, indichi le puntuali espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine limitarsi ad asserire che si tratti di clementi di fatto desumibile da detto atto, allorché neppure individui l'allegazione con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella controversia (Cass. n. 10605/2010; 20535/2009, ord.;
18512/2007; v. anche Cass. n. 2966/2011).
5.2.a. Il secondo motivo non coglie nel segno. Non sussiste, infatti, la lamentata violazione dell'art. 2054 c.c., ne' il dedotto vizio motivazionale. dovendosi ribadire, sulla base di una costante giurisprudenza di questa Corte, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione della loro dinamica, come pure l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (tra le tantissime, 5 giugno 2007 n. 15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003. n. 5375; Cass. 11 novembre 2002. n. 15809).
5.2.b. Nè possono reputarsi ostative le conclusioni emerse in sede penale, dovendosi ribadire, come già rilevato dalla Corte territoriale, che il decreto di archiviazione in sede penale, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere ne' ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata; con la conseguenza che spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti anche in modo difforme dall'avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di un fatto illecito per quanto concerne tutti gli altri effetti che ne possono conseguire sul piano del diritto civile (Cass. n. 15699/2010; 1346/2009; 8888/2007; 1206/2007; 20355/2005). 5.2.c. Pacifico quanto precede, atteso che la ricorrente, lungi dal prospettare con il motivo ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 si limita - contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa - a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa, è palese l'inammissibilità delle censure d cui al motivo di ricorso in esame.
5.3. Non sussistono i vizi dedotti nel terzo motivo, in quanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico, una volta esclusane la risarcibilità a titolo ereditario (essendo stato ritenuto insussistente detto pregiudizio a carico del de cuius deceduto dopo un non apprezzabile lasso di tempo dall'incidente) deve intendersi inequivocabilmente riferita al danno all'integrità biologica di ciascuno degli stesi eredi (cd. danno biologico iure proprio), così rivelandosi infondate sotto ogni profilo le censure di cui al mezzo in esame. In particolare, non sussistono - una volta ritenuta chiaramente desumibile dalla sentenza l'esclusione del danno biologico iure hereditalis - le asserite contraddizioni tra dispositivo e motivazione e tra le parti della motivazioni riguardanti le due componenti di danno in questione; mentre solo in maniera generica e, quindi, inidonea, è stata lamentata la liquidazione della componente dovuta iure proprio in difetto di adeguata prova.
6. Il ricorso incidentale dei prossimi congiunti dello St.. si rivela non autosufficiente sotto il profilo della completezza documentale, non risultando prodotta il certificato di residenza rispetto al quale si deduce il mancato riconoscimento della più elevata liquidazione del danno morale attribuita agli altri familiari conviventi con il de cuius. Si deve ribadire che, a norma dell'art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio a qua a norma del medesimo art. 369, comma 3 (v. Cass. n. 3689/2011; 20535/2009, ord.); senza contare che, nella specie, non sono neanche stati assolti gli altri oneri tesi a garantire l'autosufficienza del ricorso in occasione di deduzioni basate su evidenze che si assumono documentali: di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (Cass. n. 2966/2011 ed altre citate rel. al primo motivo del ricorso principale).
7. Ne deriva il rigetto del ricorso principale, la dichiarazione d'inammissibilità di quello incidentale dei congiunti dello St.. e del "controricorso incidentale adesivo" de Pa.. e della Ma.. esplicitamente definito "adesivo" rispetto alle tesi della compagnia assicuratrice. rivelatesi, per quanto innanzi osservato, prive di pregio. È appena il caso di rilevare che detto ultimo atto non è un ricorso incidentale "adesivo" tardivo (che sarebbe stato ammissibile sulla base di Cass. S.U. n. 24627/07), ma un atto difensivo comunque tardivo rispetto al termine fissato dall'art. 371 c.p.c. (ricorso principale del 13.11.2009; atto difensivo tardivo del 2.2.2010). Tenuto conto di detto esito, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale dei prossimi congiunti dello St.. ed il "controricorso incidentale adesivo" della Ma.. e del Pa... Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012

 

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