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Circolazione - Revisione della patente

Circolazione - Revisione della patente - Niente revisione della patente per chi transita nella corsia preferenziale - Il transito nella corsia riservata agli autobus e ai taxi non giustifica la revisione della patente (Tar del Lazio che, con la sentenza 30636 del 11 agosto 2010)

Circolazione - Revisione della patente -  Niente revisione della patente per chi transita nella corsia preferenziale - Il transito nella corsia riservata agli autobus e ai taxi non giustifica la revisione della patente (Tar del Lazio che, con la sentenza 30636 del 11 agosto 2010)

Tar del Lazio che, con la sentenza 30636 del 11 agosto 2010

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di cui alla nota 24 giugno 1991, n. 697186/B, Uff. Pat. Inc., avente ad oggetto la sottoposizione dell’avv. Stefano Caponetti a visita medica e nuovo esame di idoneità (teorico e pratico) per la revisione della patente di guida;

- di tutti gli atti a quello su indicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dei Trasporti e del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 luglio 1991 e depositato il 16 luglio seguente, il ricorrente impugna il provvedimento di cui alla nota in data 24 giugno 1991, con il quale la Prefettura di Roma lo ha invitato a presentarsi “presso l’ufficio prov.le della M.C. T.C. di Roma per essere sottoposto, previa prenotazione, a nuovo esame di idoneità” per la revisione della patente di guida, “perché transitava sulla corsia preferenziale di via Cicerone”, chiedendone l’annullamento.

A tale fine deduce i seguenti motivi di impugnativa:

VIOLAZIONE ART. 89 D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ MANIFESTA. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. La formulazione della disposizione in argomento è chiara nel prevedere che il potere amministrativo nella stessa contemplato “possa essere esercitato in base ad una valutazione discrezionale ma fondandosi sempre su adeguati accertamenti dei relativi presupposti, il che richiede lo svolgimento di una istruttoria e la relativa motivazione adeguata e conseguente”. Nella specie, tali principi sono stati violati. L’unico elemento di riferimento è, infatti, il verbale n. 292912 dei vigili urbani, del tutto privo di indicazioni su “dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o sulla idoneità” E’ da aggiungere che l’infrazione contestata è comune nella circolazione cittadina e da essa non sono in alcun modo desumibili elementi per ritenere venuti meno i requisiti in questione.

Con atti depositati in date 22 luglio 1991, 16 settembre 1991 e 23 febbraio 2010 si sono costituite le Amministrazioni intimate, astenendosi – nel prosieguo – dal depositare memorie e/o documenti.

Con ordinanza n. 1132/1991 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

Con memoria deposita in data 12 maggio 2010 il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le censure sollevate.

All’udienza pubblica del 27 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale è stato invitato a sottoporsi ad un nuovo esame (teorico e pratico) di idoneità per la revisione della patente di guida, adducendo i vizi di violazione di legge (in particolare, art. 89 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, previsione ora rubricata sotto l’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Tali censure sono fondate.

1.2. L’art. 89 in argomento – nel disciplinare la “revisione della patente di guida”, al pari dell’attuale art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992 – prescriveva che i prefetti e gli ispettori della motorizzazione civile potessero disporre la sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità dei “titolari di patente di guida qualora” sorgessero “dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti e della idoneità”.

Come più volte affermato in ambito giurisprudenziale, la revisione in esame va, pertanto, intesa non in termini di sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 30 aprile 2009, n. 1188), il quale presuppone un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato, scaturito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette il comportamento del titolare della patente di guida ai fatti stessi.

L’attivazione delle misure – ancorché non legata all’accertamento giudiziale della responsabilità del destinatario – risulta così indiscutibilmente connessa ad una cognizione – pur sommaria – dei fatti che giustificano l’iniziativa dell’Amministrazione e – nel contempo – logicamente dipendente da una valutazione positiva circa il potenziale compimento da parte del destinatario di violazioni delle prescrizioni dell’ordinamento in materia di circolazione stradale.

In base a tali rilievi, il provvedimento di revisione non può non essere assistito dall'indicazione di circostanze ed elementi concreti che pongano in dubbio l'idoneità alla guida, ossia “deve essere correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida, elementi che devono essere specificamente indicati" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 970; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. III, 17.2.2005, n. 390).

1.3. Orbene, il provvedimento impugnato non risponde ai parametri sopra indicati.

Tale provvedimento si limita, infatti, a richiamare la commissione da parte del ricorrente di un’infrazione alle norme disciplinanti la circolazione stradale ma è del tutto silente in ordine all’indicazione di presupposti e/o elementi atti a determinare l’insorgenza di dubbi circa l'idoneità dell'interessato alla guida.

In definitiva, va ravvisata l’illegittimità del provvedimento de quo in quanto quest’ultimo è totalmente carente sotto il profilo dell’esternazione da parte dell’Amministrazione delle ragioni specifiche ma anche di semplici indizi che inducano a dubitare della persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida in capo al ricorrente.

1.4. A ulteriore supporto di quanto affermato depone, poi, anche il rilievo che, in numerosi precedenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo ha avuto modo di affermare che “una sola infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza, non può costituire di per sé e indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione" (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. III, 26.4.2006, n. 1078; in terminis, T.A.R. Toscana, sez. I, 7.2.2005, n. 470; T.A.R. Marche, 7.3.2002, n. 217).

Posto che "il richiamo ad una violazione del codice della strada, ancorché grave” – quale potrebbe essere giudicata quella indicata nel provvedimento in epigrafe – “non può di per sé, giustificare l'avvio del procedimento per la revisione della patente ex art. 128, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, richiedendo tale norma una motivazione adeguata in ordine alle ragioni della disposizione della revisione" (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29.6.2006, n. 1350), è doveroso pervenire alla conclusione che il provvedimento impugnato risulta privo del supporto motivazionale imposto dalla legge.

2. In definitiva, sulla scorta di quanto finora illustrato va riscontrata la fondatezza del ricorso, che va pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono – come di regola – la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, accoglie il ricorso n. 7141/1991 e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Roma di cui alla nota 24 giugno 1991, n. 697186/B, meglio indicato in epigrafe.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati: