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Assicurazione - Danni - Clausole limitative Clausola di franchigia contrattuale per importo minimo di sinistro

Assicurazione - Danni - Clausole limitative Clausola di franchigia contrattuale per importo minimo di sinistro - Nozione di sinistro - Considerazione unitaria dell'evento di danno - Necessità - Scomposizione del danno nei singoli episodi - Esclusione - Frazionamento dell'unica condotta criminosa - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19865 del 29/09/2011

Assicurazione - Danni- Clausole limitative
Clausola di franchigia contrattuale per importo minimo di sinistro - Nozione di sinistro - Considerazione unitaria dell'evento di danno - Necessità - Scomposizione del danno nei singoli episodi - Esclusione - Frazionamento dell'unica condotta criminosa - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19865 del 29/09/2011

La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile contrattuale, a mente della quale la garanzia assicurativa è prestata per ogni sinistro di importo rientrante tra un ammontare minimo ed uno massimo, va interpretata nel senso che la nozione di "sinistro", adottata dalle parti, non possa che essere riferita all'evento di danno considerato unitariamente, e non scomposto nei singoli episodi che ne integrano l'essenza giuridico-economica, rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, senza che assuma rilievo, in proposito, la circostanza del frazionamento dell'unica condotta criminosa, integrante gli estremi della fattispecie a formazione progressiva. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la garanzia per i danni causati a terzi dal dipendente dell'assicurato, sul presupposto che pur avendo questi commesso molteplici furti, ciascuno di essi aveva causato danni inferiori all'ammontare della franchigia contrattuale).

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it