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Autovelox - violazioni delle norme sui limiti di velocita' compiute a mezzo apparecchiature di controllo

14/03/2005 Autovelox - violazioni delle norme sui limiti di velocita' compiute a mezzo apparecchiature di controllo - mancata contestazione immediata - ragioni della impossibilita' della contestazione

Autovelox - violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo - mancata contestazione immediata - ragioni della impossibilità della contestazione (Corte di Cassazione , sentenza 14.03.2005 n. 5528)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 9-3-2001 P. G. adiva il giudice di pace di Chiaromonte, proponendo opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione emessa in data 18-1-2001 dal Prefetto di Potenza, notificata in data 19-2-2001, con la quale veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento della sanzione amministrativa di lire 510.500 per violazione dell'art. 142. A base della proposta opposizione veniva addotta la mancata contestazione immediata della infrazione, in assenza di giustificati motivi.

La opposta Prefettura di Potenza non si costituiva in giudizio. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'amministrazione dell'Interno sulla base di un motivo cui non resiste il Pxxxxxx

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione dell'interno deduce sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'omessa contestazione immediata dell'infrazione abbia determinato la nullità dell'ordinanza - ingiunzione e che la motivazione in ordine a tale circostanza fosse insufficiente.

Il motivo è fondato.

Invero l'articolo 201 del codice della strada espressamente prevede che " qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile" deve essere notificato entro un certo termine il verbale di contestazione contenente oltre agli estremi della violazione le ragioni per cui la contestazione immediata non è stata possibile.

Tale norma trova applicazione anche in riferimento alle violazioni per eccesso di velocità accertate tramite autovelox.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, è possibile effettuare la contestazione tramite verbale notificato al trasgressore in data successiva alla violazione.

Tale ipotesi è espressamente prevista dall'art. 384 reg. cod. strada, che stabilisce che in caso di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrarle l'accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature autovelox in esame, lacontestazione può pur sempre essere effettuata successivamente pur essendo necessario in tal caso che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 3836/01; Cass 12330/99).

A tal fine appare del tutto adeguata la motivazione fornita dall'autorità amministrativa che ha dato esattamente conto della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per non dar luogo alla contestazione immediata e cioè che l'apparecchio consentiva la rilevazione solo dopo che il veicolo era transitato ovvero era già a distanza dalla pattuglia accertatrice. A tale proposito a nulla rileva che la clausola utilizzata sia una clausola di stile dal momento che la stessa da esattamente conto dell'accadimento e giustifica quindi le ragioni della mancata contestazione immediata.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p. può procedersi alla decisione nel merito rigettando l'opposizione. Il B. va condannato alle spese del giudizio liquidate in euro 1600,00 di cui euro 1500,00 per onorali oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione.

Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorali oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2005

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it