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Circolazione stradale - mancato pagamento del pedaggio autostradale

31 Gennaio 2010 - Circolazione stradale - mancato pagamento del pedaggio autostradale - sanzione anche in presenza del parziale pagamento del pedaggio - sanzione anche in presenza del parziale pagamento del pedaggio - inammissibilita' del ricorso presentato dal Coordinamento Motociclisti, privo di legittimazione - Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22053

Circolazione stradale  - mancato pagamento del pedaggio autostradale - sanzione anche in presenza del parziale pagamento del pedaggio - sanzione anche in presenza del parziale pagamento del pedaggio - inammissibilita' del ricorso presentato dal Coordinamento Motociclisti, privo di legittimazione - Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22053

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22053

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. AL. Ma. veniva contravvenzionato dalla Polizia Stradale di Genova a seguito di segnalazione dei casellanti del casello dell'autostrada di (****), per mancato pagamento del pedaggio autostradale (fatto avvenuto il (****)).

Il Prefetto rigettava il relativo ricorso, ingiungendo il pagamento di lire 1.175.000.

L'odierno ricorrente, unitamente al Coordinamento Motociclisti, proponeva opposizione al pretore di Genova.

Tale opposizione veniva respinta con sentenza del Tribunale di Genova n. 4406 del 2004 pubblicata il 24 novembre del 2004.

Il Tribunale riteneva correttamente erogata la sanzione anche in presenza del parziale pagamento del pedaggio, nonche' correttamente contestata la violazione da parte della polizia stradale seppure su indicazione dei casellanti.

Riteneva, ancora, sanati dalla proposizione tempestiva del ricorso (raggiungimento dello scopo) gli eventuali vizi di notifica di atti del procedimento di ricorso al prefetto, nonche' quelli relativi alla mancata indicazione dell'autorita' alla quale doveva essere proposta l'opposizione.

Il tribunale riteneva inoltre infondate e comunque non rilevanti la questioni di costituzionalita' dell'articolo 176 C.d.S., comma 17, in combinato disposto con la Legge n. 792 del 1961, articolo 6 in relazione agli articoli 3 e 25 Cost.. Il sistema di tariffazione adottato per la determinazione del prezzo pubblico rientrava, a giudizio del giudicante, nella discrezionalita' del legislatore e della normativa di dettaglio.

2. Impugnano la suindicata sentenza AL. Ma. e il CM - Coordinamento Motociclisti con sede in (****), articolando 9 motivi di ricorso.

3. Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Interne non risulta notificato nei suoi confronti. La prefettura di Genova non ha svolto attivita' in questa sede.

4. Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., all'esito dell'udienza camerale veniva disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi di ricorso.

Col primo motivo di ricorso viene eccepita l'incostituzionalita' dell'articolo 176 C.d.S., comma 17, nella parte in cui esclude la possibilita' da parte dell'utente consumatore di avanzare l'eccezione di inadempimento con riferimento al pagamento del costo del pedaggio per violazione dell'articolo 3 Cost..

Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'articolo 12 C.d.S. per essere stata la contestazione non effettuata direttamente dagli agenti accertatori, ma su segnalazione dei casellanti, che non sono inclusi dall'articolo 12 C.d.S. tra i soggetti abilitati ad accertare le violazioni.

Col terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 170 c.p.c. e della Legge n. 689 del 1981, articolo 18 con conseguente nullita' assoluta del procedimento per mancata notifica a difensore del provvedimento del Prefetto di Genova.

Col quarto motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 170 c.p.c. poiche' nessuna comunicazione era stata inviata dalla Prefettura al presidente del Coordinamento Motociclisti pure intervenuto volontariamente nel procedimento.

Col quinto motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 22 per non essere stata indicata l'autorita' cui presentare il ricorso.

Col sesto motivo di ricorso viene dedotta la violazione della norma di cui all'articolo 1469 bis e ss. in relazione alla Legge n. 729 del 1961, articolo 6.

I ricorrenti ricordano che, per effetto del disposto di cui alla Legge n. 729 del 1961 articolo 6, gli aumenti delle tariffe autostradali vengono decisi dalla Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, sentito il consiglio di' amministrazione dell'An. . A partire dal 1 gennaio 1991 e' stato adottato il sistema di tariffazione assi-sagoma, esteso anche ai motocicli, determinando cosi' una equitrattrazione tra veicoli del tutto tra loro differenti (come motoveicoli e camper, diversi tra loro sia per la concreta utilizzazione, sia per l'usura del manto stradale che essi determinano sulla rete autostradale, sia infine per i diversi servizi a disposizione, pressoche' inesistenti per i motociclisti). La determinazione della tariffa e' stata, quindi, operata in difetto di ragionevolezza, tenuto conto della sproporzione esistente tra gli effettivi costi riferibili alla circolazione dei motoveicoli rispetto a quelli degli autoveicoli (o addirittura degli autocarri) che sono sottoposti, invece, alla medesima tariffa. Inoltre, la politica dei prezzi, effettuata in regime di monopolio e con criteri diversi da quali praticati in Europa, risulta in grado di incidere negativamente sul diritto costituzionale alla liberta' di movimento, essendo pressoche' necessario il ricorso alle reti autostradali, tenuto conto delle condizioni delle strade ordinarie e del relativo traffico. Stante l'evidente limitazione dei diritti dell'utente in caso di inadempimento parziale o inesatto, risultano vessatorie le clausole che escludono l'opponibilita' dell'eccezione di inadempimento da parte del consumatore. La sanzione di cui all'articolo 176 C.d.S., comma 17, impedisce di fatto che si possa concretamente eccepire l'inadempienza di chi eroga il servizio.

Col settimo motivo si deducono vizi di motivazione in relazione alla dedotta incostituzionalita' della norma sotto vari profili. L'incostituzionalita' denunciata riguardava: a) l'irrazionale equiparazione tra veicoli del tutto diversi; b) l'ingiustificato regime di' favore, quanto alla possibilita' di sollevare eccezioni, attribuito alla societa' proprietaria delle autostrade nei confronti degli utenti e di altri imprenditori; c) la violazione del principio di imparzialita' cui e' tenuta la pubblica amministrazione.

Con l'ottavo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono ulteriori profili incostituzionalita' della norma, per avere legislatore previsto, nel richiamare il sistema sanzionatorio della Legge n. 689 del 1981, l'equiparazione sotto il profilo sanzionatorio per comportamenti del tutto diversi, quali il parziale pagamento o l'eccezione di adempimento rispetto all'omesso (voluto) pagamento.

Infine, con il nono motivo di ricorso viene dedotto un ulteriore profilo di incostituzionalita' della norma quanto alla graduazione della sanzione rispetto alla gravita' della condotta.

6. - Il ricorso e' infondato e va respinto.

Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Interno e' inammissibile, non risultando notificato nei suoi confronti (Cass. 2005 n. 4595).

Va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso presentato dal Coordinamento Motociclisti, privo di legittimazione. Infatti, lo speciale procedimento che regola l'impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate per effetto di violazioni al codice della strada esclude la proponibilita' dell'impugnazione avanti questa Corte da parte di soggetti diversi dal contravvenzionato o da chi risponde solidamente per la violazione.

Il primo motivo di ricorso col quale si deduce la questione di costituzionalita' dell'articolo 176 C.d.S., comma 17, per violazione dell'articolo 3 Cost., nella parte in cui esclude la possibilita' di avanzare l'eccezione di inadempimento, appare irrilevante nel presente giudizio che riguarda non gia' la questione relativa all'inadempimento del contratto, ma quella relativa alla irrogazione della sanzione amministrativa.

Il secondo motivo e' infondato. Come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, gli agenti che contestarono illecito sono intervenuti a seguito della segnalazione operata dai casellanti. Cio' e' sufficiente, posto che gli agenti intervenuti erano legittimati ad operare la contestazione e che il mancato pagamento del pedaggio non risultava circostanza contestata.

Il terzo motivo e' pure infondato. Il provvedimento prefettizio col quale fu rigettato il ricorso della parte contravvenzionata fu notificato regolarmente a quest'ultima, ponendola cosi' nella concreta possibilita' di difendersi, come del resto ha fatto.

Il quarto motivo e' pure infondato in relazione alla carenza di legittimazione del Coordinamento Motociclisti, pure dichiarata in questa sede.

Anche il quinto motivo e' infondato, posto che l'omessa indicazione dell'autorita' cui proporre il ricorso non ha determinato alcun pregiudizio al diritto di difesa.

Col sesto motivo vengono prospettate diverse violazioni all'articolo 1469 bis c.c. con riferimento al regime dei prezzi relativi ai pedaggi autostradali di cui alla Legge n. 729 del 1961, articolo 6. Il motivo, cosi' come proposto, appare inammissibile, poiche' si tratta nel caso in questione non gia' di valutare aspetti relativi all'inadempimento o meno delle reciproche prestazioni, ma di valutare la legittimita' o meno della sanzione erogata ex articolo 176 C.d.S., comma 17. Sotto quest'ultimo profilo la norma in questione esclude che assuma rilievo il pagamento parziale del pedaggio. Ne' rileva la questione di costituzionalita' di tale norma, gia' esaminata e ritenuta anch'essa irrilevante nell'esame del primo motivo.

Il settimo, l'ottavo e il nono motivo prospettano profili di incostituzionalita' della norma di cui all'articolo 176 C.d.S., comma 17, tutti infondati.

Per i profili relativi al settimo motivo, gia' scrutinati dal tribunale di Genova, occorre ulteriormente osservare, oltre a quanto gia' ritenuto da tale giudice le cui motivazioni sono condivisibili e a cui si rinvia per brevita', anche che l'eventuale illegittimita' dedotta non riguarderebbe la norma che ha previsto e disciplinato le modalita' con le quali vengono determinati i pedaggi, ma semmai il provvedimento amministrativo che tali pedaggi periodicamente individua, rendendo sotto tale profilo la questione inammissibile. Quanto ai profili dedotti con l'ottavo e col nono motivo va osservato che non appaiano irrazionali le scelte compiute dal legislatore di equiparare comportamenti diversi come l'omesso o il parziale pagamento con riferimento alla specificita' della disciplina regolata (ottavo motivo) o la mancata previsione di una graduazione delle sanzioni rispetto alla gravita' della condotta (nono motivo), rientrando tali scelte nelle discrezionalita' del legislatore.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso.