Skip to main content

Circolazione stradale - sanzioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20436 del 02/08/2018

Sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale – Individuazione del destinatario - Vendita del veicolo – Iscrizione al P.R.A. – Presunzione semplice - Certificato di proprietà non trascritto nel P.R.A. – Rilevanza ai fini della prova – Sussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la trascrizione dell'atto di vendita del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annotazione determina una mera presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella disponibilità dell'alienante, presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul certificato di proprietà che, ancorché non trascritto, dimostra l'avvenuto trasferimento del bene in capo all'acquirente.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20436 del 02/08/2018