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Conducenti - Veicolo adibito a scuola guida con doppi comandi - Attribuzione della qualità di conducente

>Oggetto di accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a sinistro stradale causato da un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi. In tema di circolazione dei veicoli, all'interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 2054 cod. civ., l'attribuzione della qualità di "proprietario" o di "conducente", costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, censurabile per cassazione solo in presenza di vizi della motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato, la sentenza della corte di merito che, in relazione ad un sinistro stradale, aveva ritenuto conducenti di un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi sia l'allievo che l'istruttore). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10121 del 09/05/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10121 del 09/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Be.., mentre si esercitava alla guida sulla vettura di proprietà dell'autoscuola del Mu.., con affianco l'istruttore Di.. (preposto dal Mu..), andò ad urtare contro l'autotreno condotto dal Cornero e nel sinistro perdette la vita. Definito il procedimento penale con la dichiarazione di prescrizione del reato in data 13 dicembre 1980, gli eredi della Be.. citarono in giudizio il Di.., il Mu.. e la Fondiaria Ass.ni (assicuratrice della vettura dell'autoscuola). I convenuti ottennero l'estensione del contraddittorio nei confronti del Cornero. Il Tribunale di Savona dichiarò la carenza di legittimazione attiva dei Be.. nei confronti della compagnia, respinse le domande proposte nei confronti del Cornero, ritenne esclusivo responsabile dell'incidente il Di.. e condannò quest'ultimo, in solido con il Mu.., al risarcimento dei danni.
La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma, condannò il Di.. a pagare ai Be.. una somma a titolo di danno
patrimoniale, rettificò l'importo già riconosciuto a titolo di danno morale, dichiarò prescritto il diritto promosso nei confronti del Mu.. e, di conseguenza, quello promosso nei confronti della Fondiaria.
A seguito di ricorso dei Be.., questa S.C. cassò la sentenza, rilevando che il termine prescrizionale non era quello biennale applicato dal giudice d'appello, bensì quello decennale del reato di omicidio colposo. La sentenza fu cassata anche in relazione alla rivalutazione dell'importo di danno morale a decorrere dal 1 gennaio 1993.
La Corte d'appello di Genova, quale giudice del rinvio, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità del Mu.. (frattanto deceduto) ai sensi dell'art. 2049 c.c., ed ha condannato la sua erede (Maria Rilla) al risarcimento dei danni in solido con il Di... Ha, altresì, respinto le domande avanzate in via diretta nei confronti della Fondiaria ed ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva avanzata dalla Rilla nei confronti della compagnia stessa. I Be.. propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la Fondiaria SAI Ass.ni. I Be.. hanno depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti chiedono di sapere se deve essere ravvisata la responsabilità del proprietario dell'autovettura di una autoscuola munita di doppi comandi, ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c., in caso di danni riportati dall'allievo in conseguenza di un incidente avvenuto per esclusiva responsabilità dell'istruttore sedutogli accanto.
Con il secondo motivo chiedono di sapere se il terzo trasportato danneggiato dall'incidente avvenuto per colpa del conducente della vettura sul quale egli è trasportato possa ottenere dal proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, il risarcimento dei danni subiti.
Con il terzo motivo chiedono di sapere se l'allievo dell'autoscuola, in caso di incidente dal quale abbia subito danni determinato da esclusiva responsabilità del proprio istruttore, possa agire direttamente verso la compagnia assicuratrice dell'autoscuola o del proprietario della vettura, ai sensi della L. n. 990 del 1969 e, nel caso positivo, se l'azione diretta possa essere esercitata in caso di incidente accaduto nel vigore della formulazione della L. n. 990 del 1969 nel testo applicabile anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella L. n. 39 del 1977. Il quarto motivo censura per vizio della motivazione il punto della sentenza in cui è stata esclusa l'efficacia di una dichiarazione con la quale - si sostiene - la compagnia si sarebbe impegnata con i ricorrenti a risarcire essa stessa il danno.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
L'art. 2054 c.c., comma 3, afferma la solidale responsabilità del proprietario del veicolo con il conducente. Come s'è visto, nel caso in trattazione gli eredi della vittima hanno già conseguito la condanna risarcitoria del Mu.. (titolare dell'autoscuola e proprietario della vettura) ex art. 2049 c.c., ossia come preponente rispetto al preposto istruttore Di.. (pure nei confronti del quale è stata inflitta condanna risarcitoria). Tuttavia, essi chiedono di ottener la condanna del Mu.. sulla base di un diverso titolo giuridico, ossia, appunto, quale proprietario della vettura, configurando la vittima quale soggetto trasportato. In tema di circolazione dei veicoli, all'interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 2054 c.c., l'attribuzione delle qualità di "proprietario" e di "conducente" costituiscono oggetto d'accertamento da parte del giudice del merito, il quale è censurabile per cassazione solo allorché risulti affetto da vizi della motivazione. Nella specie, tali vizi non sussistono, posto che il giudice d'appello ha spiegato che, essendo la vettura dotata di doppi comandi, erano da ritenersene conducenti sia la Be.., sia l'istruttore. Questa costituisce argomentazione congrua e logica, che, come tale, sfugge al controllo di legittimità.
Il rigetto del terzo motivo è consequenziale a quanto sopra affermato. La sentenza, avendo qualificato la Beria come conducente del veicolo (escludendo, dunque, che essa potesse essere considerata trasportata), ne ha correttamente fatto derivare sia l'improponibilità dell'azione diretta dei suoi eredi nei confronti della compagnia, sia la non invocabilità da parte loro (quali terzi) della clausola del contratto che assicurava la responsabilità del contraente (il Mu..) e dell'istruttore per i danni "ai terzi trasportati compreso l'allievo quando è alla guida". Quanto, infine, alla dichiarazione alla quale è fatto riferimento nel quarto motivo, la sentenza correttamente argomenta che essa non è autonomamente utilizzabile dagli eredi della vittima, in quanto limitata alla mera indicazione che il veicolo era stato regolarmente assicurato e che la rata di premio risultava versata, senza contenere alcuna assunzione di garanzia verso gli eredi della vittima. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011
 

 

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